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biocidi: art. 95

Dal 1 di Settembre 2015 è entrato  in vigore quello che è comunemente chiamato “Art. 95” del regolamento biocidi. Questo articolo obbliga i produttori e i titolari delle registrazioni a fornirsi di principio attivo solo da alcuni produttori di materie prime approvate a livello Europeo . Questo ovviamente porta un importante aggravio dei costi per due motivi:

  • I produttori di principi attivi per entrare nella lista dell’art. 95 hanno dovuto fare un investimento di svariati milioni di Euro e giustamente devono ritornare di questo investimento

  • Per i motivi di cui sopra la concorrenza viene sensibilmente ridotta ( ed è in alcuni casi nulla) con la conseguenza di un notevole aumento di prezzo dei principi attivi.

Come da regolamento la ORMA dal 1 Settembre produce tutti i propri insetticidi con principi attivi provenienti da fornitori inseriti nella lista Europea.